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Vending Machines, who is responsible for the information to the consumer? It is a right to know the details of the product before buying?Distributori automatici, chi è responsabile delle informazioni al consumatore? È un diritto conoscere i particolari del prodotto prima dell’acquisto?

Vending Machines, who is responsible for the information to the consumer? It is a right to know the details of the product before buying?Distributori automatici, chi è responsabile delle informazioni al consumatore? È un diritto conoscere i particolari del prodotto prima dell’acquisto?

Distributori Automatici

Vi espongo una mia perplessità: l’etichettatura ha la funzione di informare sulle caratteristiche dei prodotti alimentari chi acquista, visto che è il consumatore stesso oggetto della tutela da parte del legislatore indipendentemente dall’applicazione della disciplina sull’etichettatura. Nel caso dei distributori automatici di bevande e alimenti come può il consumatore tutelarsi da un prodotto del quale conoscerà i particolari solo dopo l’acquisto? Penso alla possibile presenza di allergeni negli ingredienti e composizione che, di norma, non appaiono nell’immagine pubblicizzata sul distributore. In questo caso si può affermare che il contratto si realizza, in maniera completa, prima che il consumatore abbia precisa conoscenza del prodotto che sta acquistando e che potrebbe presentare caratteristiche indesiderate? Nel caso specifico dei distributori automatici, qualora si verifichi un’allergia o intolleranza del consumatore al prodotto, chi ne è responsabile? Il distributore-venditore che non mette a disposizione dell’acquirente tutte le informazioni necessarie violando, così, le regole contrattuali? Massimo Caro Massimo, Sono completamente d’accordo con Lei, il diritto del consumatore a ricevere appropriate informazioni sui cibi e bevande offerti in vendita non può venire limitato dalle modalità di vendita attraverso distributori automatici. Proviamo perciò a riflettere insieme sulle regole da applicarsi, in virtù del regolamento (UE) 1169/2011, alle “vending machines”. Tali apparecchi, a seconda dei casi, consentono di realizzare due tipi di attività:   1) Vendita di alimenti e bevande preconfezionati. Le informazioni previste come obbligatorie in etichetta devono venire messe a disposizione del consumatore prima della sua scelta d’acquisto anche nel caso delle cosiddette “vendite a distanza”. Al di là di ogni possibile suggestione di lontananza fisica, a mio avviso il concetto di distanza va inteso nel senso più ampio di “distanza dagli occhi”. Com’è appunto nel caso di un distributore automatico che di fatto occulta la gran parte delle notizie pur riportate in etichetta. – In ragione di ciò, il “venditore a distanza” che in questo caso coincide con il gestore della macchina deve garantire un’informazione completa su tutti i prodotti ivi contenuti, offrendo copia delle relative etichette in prossimità della macchina stessa 2) Vendita di prodotti sfusi (caffè, tè, cappuccino, etc.). In questo caso, la principale novità introdotta dal regolamento (UE) 1169/2011 è l’introduzione del dovere imprescindibile e inderogabile d’informazione in merito alla presenza di allergeni nel prodotto venduto. Oltre alle notizie già previste come obbligatorie dalla previgente normativa nazionale (d.lgs. 109/92) per la vendita di alimenti e bevande non preconfezionati. – Anche in questo caso, la responsabilità primaria ricade sul venditore e cioè sul gestore della macchina